Cessione di richiami
Il servizio si rivolge ai cacciatori che intendono trasferire ad altri cacciatori il possesso di volatili, utilizzati nell’attività venatoria come richiamo, provenienti da cattura o da allevamento.
Nel caso di cessioni di richiami provenienti da cattura la Provincia provvede, a seguito di comunicazione del cedente, ad eseguire le modifiche dei dati riportati sui documenti di detenzione sia del soggetto cedente che del soggetto che li acquisisce. Le comunicazioni relative alle cessioni devono essere inviate alla Provincia al massimo entro i dieci giorni successivi alla data di trasferimento dei richiami.
Gli uccelli da richiamo di cattura possono essere ceduti esclusivamente a titolo gratuito.
Gli uccelli da richiamo provenienti da allevamento possono essere ceduti tra cacciatori tramite una dichiarazione di cessione a favore del ricevente, redatta e sottoscritta dal cedente.
Per coloro che hanno optato per la caccia da appostamento fisso in via esclusiva è permessa una detenzione massima di richiami vivi pari a 80 soggetti (di cui non più di 40 provenienti da cattura, e di questi non oltre 10 per ognuna delle specie consentite, ed il restante numero proveniente da allevamento).
Per coloro che hanno optato per l’insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla legge è permessa una detenzione massima di richiami vivi pari a 20 soggetti (di cui non più di 10 provenienti di cattura).
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